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Tribunali Emilia-Romagna > Contratti collettivi
Data: 18/12/2002
Giudice: Angelini Chesi
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 2564/02
Parti: Ascari + 51 / Comer Group SpA B.U. Comer
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA - CCNL METALMECCANICI - RISPRISTINO DEL GIORNO FESTIVO DEL 2 GIUGNO - DECURTAZIONE DI OTTO ORE DAI P.A.R. – ILLEGITTIMITA’


Il 18 novembre 1999, in occasione della firma dell’accordo di rinnovo del C.C.N.L. metalmeccanico del 8.6.1999 (con il quale – tra l’altro – si pose mano al riordino di PIR e ROL) Federmeccanica, Fim, Fiom e Uilm, stipularono una “dichiarazione comune” con la quale concordavano che : “…in relazione ai quattro gruppi di otto ore di permesso individuale retribuito di cui al CCNL … in caso di eventuali provvedimenti di ripristino di festività di cui alla legge 5 marzo 1977, n. 54, i richiamati permessi annui retribuiti saranno ridotti fino a concorrenza”. La precisazione congiunta si era resa opportuna poiché con il c.c.n.l. del giugno 1999 i contraenti collettivi avevano provveduto a riunire nei P.A.R., “permessi annui retribuiti”, (al fine di disciplinarne unilateralmente modalità di maturazione e di godimento) sia i permessi riconosciuti a titolo di riduzione d’orario (acronimo R.O.L.) che i permessi introdotti a compensazione delle festività religiose abolite (acronimo P.I.R.). L’operazione era così compendiata (primo alinea del paragrafo “permessi annui retribuiti” dell’art. 5, disc. generale, sez. terza del c.c.n.l.): “Ferma restando la durata dell’orario normale contrattuale di 40 ore settimanali, sono riconosciuti ai lavoratori, in ragione di anno di servizio ed in misura proporzionalmente ridotta per le frazioni di esso, tredici permessi annui retribuiti di 8 ore (pari a complessive 104 ore, di cui 72 ore precedentemente riconosciute a titolo di riduzione d’orario e 32 ore in sostituzione delle festività abolite)”, precisandosi inoltre dai contraenti (Dichiarazione a verbale n. 1, in calce al predetto art. 5) che “I permessi annui retribuiti di cui al presente articolo assorbono e sostituiscono i permessi per riduzione d’orario, ivi inclusi quelli … in sostituzione delle festività abolite della legge 5.3.1977, n. 54, come modificata dal D.P.R. 28.12.1985, N. 792,… ”. Benché le 32 ore (“quattro gruppi di otto ore di permesso individuale retribuite", secondo la definizione del c.c.n.l. precedente) di permesso retribuito fossero connesse alla soppressione delle festività religiose ( S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini e SS. Apostoli Pietro e Paolo, essendosi ripristinata la festività religiosa dell'Epifania nel 1988), e non già al differimento della celebrazione della festa della Repubblica e della Unità Nazionale (2 giugno e 4 novembre), quando la legge 20.11.2000, n. 336 intervenne a stabilire che “a decorrere dal 2001 la celebrazione della festa nazionale della Repubblica ha nuovamente luogo il 2 giugno di ciascun anno, che pertanto viene ripristinato come giorno festivo” Federmeccanica indirizzò immediatamente alle aziende associate del settore metalmeccanico lettera circolare con la quale asseriva che, come effetto del ripristino delle festività del 2 giugno, dovevano ritenersi ridotti di otto ore i permessi annui retribuiti. Le OO.SS. contestavano l’interpretazione datoriale sia a livello locale che nazionale. In particolare si tenevano due incontri a livello nazionale, all’esito dei quali la Federmeccanica diramava una nota con la quale, pur ribadendo l’asserita correttezza del proprio comportamento, “al solo scopo di evitare un inutile quanto irragionevole contenzioso nelle aziende” affermava la propria disponibilità a “corrispondere, nel mese di dicembre di ciascun anno, un trattamento economico pari a 8 quote orarie, al valore della retribuzione in atto a tale data”. La società Comer Group SpA, aderendo – come tantissime altre del settore – alle indicazioni di Assindustria, provvedeva unilateralmente a ridurre, nelle buste paga dei propri dipendenti, i gruppi di 8 ore di cui all’art. 5 D.G. Sezione terza da quattro a tre (vale a dire da 32 a 24 ore): il lavoratori ricorrevano in giudizio avanti al Tribunale di Reggio Emilia, che – primo nel territorio nazionale – accoglieva il ricorso dichiarando il diritto dei ricorrenti ad usufruire di trentadue ore di permesso annuo retribuito e l’illegittimità della riduzione da parte della società convenuta di otto ore di permesso, effettuata dalla detta società a seguito del ripristino della festa nazionale della repubblica e ordinando alla medesima di consentire ai lavoratori la fruizione delle ore a suo tempo decurtate, secondo le modalità contrattuali. Il Giudice motiva la propria decisione partendo dalla constatazione che l’istituto dei PAR sia valso a ricomprendere tutti i permessi retribuiti a suo tempo previsti (come risulta dalla dichiarazione a verbale in calce all'art. 5 del CCNL) e dalla circostanza che “le festività religiose soppresse abbiano avuto – e conservato – una disciplina differenziata rispetto a quelle civili”: ed a tale proposito assume per il Tribunale particolare rilievo il fatto che “il CCNL del luglio 1979 – anteriore alla reintroduzione della festività del 6 gennaio, Epifania del Signore – prevedeva 5 gruppi di otto ore di permesso retribuito, (divenuti poi quattro: ndr) a conferma della loro coincidenza con le festività religiose soppresse”. In conclusione il magistrato ha ritenuto che la valutazione dell’istituto nella sua storica evoluzione non lasci dubbi quanto alla volontà delle parti nel momento in cui predisposero la clausola contrattuale e ne precisarono il contenuto nella dichiarazione comune. Non ha ritenuto infine ammissibile la monetizzazione delle ore in questione, effettuata dall’azienda su “suggerimento” di Assindustria, trattandosi di “iniziativa unilaterale del datore di lavoro, che incide su una parte fondamentale della disciplina del rapporto; eventuali modifiche sarebbero dovute essere previamente concordate dalle parti”




Tribunali Emilia-Romagna > Contratti collettivi
Data: 14/03/2008
Giudice: Brusati
Tipo Provvedimento: Decreto
Numero Provvedimento: -
Parti: Iginio V. / Doreca
TRIBUNALE DI PARMA - DIRITTO DI ASSEMBLEA – CLAUSOLA DEL CONTRATTO COLLETTIVO CHE NE RICONOSCE LA TITOLARITA’ IN CAPO ALLE OO.SS. PROVINCIALI – LEGITTIMITA’


Art. 28 legge n. 300/1970

Art. 8 CCNL Industrie Alimentari

Art. 20 Legge n. 300/1970

 

            Parmovo da tempo pervicacemente rifiuta di consentire lo svolgimento di assemblee all’interno dell’unità produttiva nella quale non esiste R.S.A.;sicchè la convocazione delle stesse viene fatta dalle OO.SS. provinciali, cui l’art. 8 del C.C.N.L. industrie alimentari estende il relativo potere. In un primo tempo Parmovo lo ha fatto asserendo di non avere, all’interno dello stabilimento, spazi utili allo scopo; vista respinta, ovviamente, tale tesi, con un primo decreto ex art. 28 S.L., ha proposto opposizione, sostenendo illegittima la convocazione da parte della Flai-Cgil e delle altre OO.SS. provinciali, perché l’art. 8 del C.C.N.L., che loro conferisce tale facoltà, sarebbe illegittimo; infatti, a suo dire, l’art. 20 S.L. riserverebbe il diritto di convocazione esclusivamente alla R.S.A.

            A fronte di una nuova richiesta di assemblea, ha ancora rifiutato di consentirla; proposto, perciò, dalla Flai un secondo ricorso ex art. 28, ha avanzato la tesi da ultimo riassunta, chiedendo altresì che il procedimento venisse sospeso ex art. 295 cpc. o, in subordine, che i due procedimenti fossero riuniti.             Il Giudice ha respinto l’istanza di sospensione affermando che proprio l’identità di questioni giuridiche da risolvere esclude quel rapporto di pregiudizialità a fronte del quale è necessaria la sospensione del nuovo procedimento. Ha respinto l’istanza di riunione dei due procedimenti essendo gli stessi in fasi diverse ed aggiungendo che la riunione impedirebbe alla parte soccombente di proporre l’opposizione, così … saltandosi la fase sommaria.     Nel merito, ha asserito che poiché l’ultimo comma dell’art. 20 S.L. consente alla contrattazione collettiva di stabilire ulteriori modalità per l’esercizio del diritto di assemblea, l’art. 8 del C.C.N.L. è pienamente legittimo.